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| Articoli del Codice Civile relativi ai Condomini |
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• Articolo n. 1100 C.C. - Norme regolatrici |
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Quando la proprietà o altro diritto reale
spetta in comune a più persone, se il titolo o la legge
non dispone diversamente si applicano le norme seguenti. |
• Articolo
n. 1101 C.C. - Quote dei partecipanti |
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Le quote dei partecipanti alla comunione si presumono eguali.
Il concorso dei partecipanti, tanto nei vantaggi quanto nei
pesi della comunione, è in proporzione delle rispettive
quote. |
• Articolo
n. 1102 C.C. - Uso della cosa comune |
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Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune,
purché non ne alteri la destinazione e non impedisca
agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro
diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le
modificazioni necessarie per il migliore godimento della cosa.
Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla
cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie
atti idonei a mutare il titolo del suo possesso. |
• Articolo
n. 1103 C.C. - Disposizioni della quota |
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Ciascun partecipante può disporre del suo diritto
e cedere ad altri il godimento della cosa nei limiti della
sua quota. Per le ipoteche costituite da uno dei partecipanti
si osservano le disposizioni contenute nel capo IV del titolo
III del libro VI. |
• Articolo
n. 1104 C.C. - Obbligi dei partecipanti |
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Ciascun partecipante deve contribuire nelle spese necessarie
per la conservazione e per il godimento della cosa comune e
nelle spese deliberate dalla maggioranza a norma delle disposizioni
seguenti, salva la facoltà di liberarsene con la rinunzia
al suo diritto. La rinunzia non giova al partecipante che abbia
anche tacitamente approvato la spesa. Il cessionario del partecipante è tenuto
in solido con il cedente a pagare i contributi da questo dovuti
e non versati. |
• Articolo
n. 1105 C.C. - Amministrazione |
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Tutti i partecipanti hanno diritto di concorrere nell'amministrazione
della cosa comune. Per gli atti di ordinaria amministrazione
le deliberazioni della maggioranza dei partecipanti, calcolata
secondo il valore delle loro quote, sono obbligatorie per la
minoranza dissenziente. Per la validità delle deliberazioni
della maggioranza si richiede che tutti i partecipanti siano
stati preventivamente informati dell'oggetto della deliberazione.
Se non si prendono i provvedimenti necessari per l'amministrazione
della cosa comune o non si forma una maggioranza, ovvero se
la deliberazione adottata non viene eseguita, ciascun partecipante
può ricorrere alla autorità giudiziaria. Questa
provvede in camera di consiglio e può anche nominare
un amministratore. |
• Articolo
n. 1106 C.C. - Regolamento della comunione e nomina di amministratore |
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Con la maggioranza calcolata nel modo indicato dall'articolo
precedente, può essere formato un regolamento per l'ordinaria
amministrazione e per il miglior godimento della cosa comune.
Nello stesso modo l'amministrazione può essere delegata
ad uno o più partecipanti, o anche a un estraneo, determinandosi
i poteri e gli obblighi dell'amministratore. |
• Articolo
n. 1107 C.C. - Impugnazione del regolamento |
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Ciascuno dei partecipanti dissenzienti può impugnare
davanti all'autorità giudiziaria il regolamento della
comunione entro trenta giorni dalla deliberazione che lo ha
approvato. Per gli assenti il termine decorre dal giorno in
cui è stata loro comunicata la deliberazione. L'autorità giudiziaria
decide con unica sentenza sulle opposizioni proposte. Decorso
il termine indicato dal comma precedente senza che il regolamento
sia stato impugnato, questo ha effetto anche per gli eredi
e gli aventi causa dai singoli partecipanti. |
• Articolo
n. 1108 C.C. - Innovazioni e altri atti eccedenti l'ordinaria
amministrazione |
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Con deliberazione della maggioranza dei partecipanti che
rappresenti almeno due terzi del valore complessivo della cosa
comune, si possono disporre tutte le innovazioni dirette al
miglioramento della cosa o a renderne più comodo o redditizio
il godimento, purché esse non pregiudichino il godimento
di alcuno dei partecipanti e non importino una spesa eccessivamente
gravosa. Nello stesso modo si possono compiere gli altri atti
eccedenti l'ordinaria amministrazione, sempre che non risultino
pregiudizievoli all'interesse di alcuno dei partecipanti. E'
necessario il consenso di tutti i partecipanti per gli atti
di alienazione o di costituzione di diritti reali sul fondo
comune e per le locazioni di durata superiore a nove anni.
L'ipoteca può essere tuttavia consentita dalla maggioranza
indicata dal primo comma, qualora abbia lo scopo di garantire
la restituzione delle somme mutate per la ricostruzione o per
il miglioramento della cosa comune. |
• Articolo
n. 1109 C.C. - Impugnazione delle deliberazioni |
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Ciascuno dei componenti la minoranza dissenziente può impugnare
davanti all'autorità giudiziaria le deliberazioni della
maggioranza: nel caso previsto dal secondo comma dell'art.
1105, se la deliberazione è gravemente pregiudizievole
alla cosa comune se non è stata osservata la disposizione
del terzo comma dell'art.1105; se la deliberazione relativa
a innovazioni o ad altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione è in
contrasto con le norme del primo e del secondo comma dell'art.
1108. L'impugnazione deve essere proposta, sotto pena di decadenza,
entro trenta giorni dalla deliberazione. Per gli assenti il
termine decorre dal giorno in cui è stata loro comunicata
la deliberazione. In pendenza del giudizio, l'autorità giudiziaria
può ordinare la sospensione del provvedimento deliberato. |
• Articolo
n. 1110 C.C. - Rimborso di spese |
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Il partecipante che, in caso di trascuranza degli altri partecipanti
o dell'amministratore, ha sostenute spese necessarie per la
conservazione della cosa comune, ha diritto al rimborso. |
• Articolo
n. 1111 C.C. - Scioglimento della comunione |
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Ciascuno dei partecipanti può sempre domandare lo
scioglimento della comunione, l'autorità giudiziaria
può stabilire una congrua dilazione, in ogni caso non
superiore a cinque anni, se l'immediato scioglimento può pregiudicare
gli interessi degli altri. Il patto di rimanere in comunione
per un tempo non maggiore di dieci anni è valido e ha
effetto anche per gli aventi causa dai partecipanti. Se è stato
stipulato per un termine maggiore di questo si riduce a dieci
anni. Se gravi circostanze lo richiedono, l'autorità giudiziaria
può ordinare lo scioglimento della comunione prima del
tempo convenuto. |
• Articolo
n. 1112 C.C. - Cose non soggette a divisione |
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Lo scioglimento della comunione non può essere chiesto
quando si tratta di cose che, se divise, cesserebbero di servire
all'uso a cui sono destinate. |
• Articolo
n. 1113 C.C. - Intervento nella divisione e opposizione |
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I creditori e gli aventi causa da un partecipante possono
intervenire nella divisione a proprie spese, ma non possono
impugnare la divisione già eseguita, a meno che abbiano
notificato un'opposizione anteriormente alla divisione stessa
e salvo sempre ad essi l'esperimento dell'azione revocatoria
o dell'azione surrogatoria. Nella divisione che ha per oggetto
beni immobili, l'opposizione, per l'effetto indicato dal comma
precedente, deve essere trascritta prima della trascrizione
dell'atto di divisione e, se si tratta di divisione giudiziale,
prima della trascrizione della relativa domanda. Devono essere
chiamati a intervenire, perché la divisione abbia effetto
nei loro confronti, i creditori iscritti e coloro che hanno
acquistato diritti sull'immobile in virtù di atti soggetti
a trascrizione e trascritti prima della trascrizione dell'atto
di divisione o della trascrizione della domanda di divisione
giudiziale. Nessuna ragione di prelevamento in natura per crediti
nascenti dalla comunione può opporsi contro le persone
indicate dal comma precedente eccetto le ragioni di prelevamento
nascenti dal titolo anteriore alla comunione medesima, ovvero
da collazione. |
• Articolo
n. 1114 C.C. - Divisione in natura |
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La divisione ha luogo in natura, se la cosa può essere
comodamente divisa in parti corrispondenti alle quote dei partecipanti. |
• Articolo
n. 1115 C.C. - Obbligazioni solidali dei partecipanti |
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Ciascun partecipante può esigere che siano estinte
le obbligazioni in solido contratte per la cosa comune, le
quali siano scadute o scadano entro l'anno dalla domanda di
divisione. La somma per estinguere le obbligazioni si preleva
dal prezzo di vendita della cosa comune, e, se la divisione
ha luogo in natura, si procede alla vendita di una congrua
frazione della cosa, salvo diverso accordo tra i condividenti.
Il partecipante che ha pagato il debito in solido e non ha
ottenuto rimborso concorre nella divisione per una maggiore
quota corrispondente al suo diritto verso gli altri condividenti. |
• Articolo
n. 1116 C.C. - Applicabilità delle norme sulla divisione
ereditaria |
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Alla divisione delle cose comuni si applicano le norme sulla
divisione dell'eredità, in quanto non siano in contrasto
con quelle sopra stabilite. |
• Articolo
n. 1117 C.C. - Parti comuni dell'edificio |
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Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari
dei diversi piani o porzioni di piani di un edificio, se il
contrario non risulta dal titolo: il suolo su cui sorge l'edificio,
le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari,
le scale, i portoni d'ingresso, i vestiboli, gli anditi, i
portici, i cortili e in genere tutte le parti dell'edificio
necessarie all'uso comune; i locali per la portineria e l'alloggio
del portiere, per la lavanderia per il riscaldamento centrale,
per gli stenditoi e per altri simili servizi in comune; le
opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che
servono all'uso e al godimento comune, come gli ascensori i
pozzi, le cisterne gli acquedotti e inoltre le fognature e
i canali di scarico, gli impianti per l'acqua, per il gas,
per l'energia elettrica, per il riscaldamento e simili, fino
al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva
dei singoli condomini. |
• Articolo
n. 1118 C.C. - Diritti dei partecipanti sulle cose comuni |
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Il diritto di ciascun condomino sulle cose indicate dall'articolo
precedente è proporzionato al valore del piano o porzione
di piano che gli appartiene, se il titolo non dispone altrimenti.
Il condomino non può, rinunziando al diritto sulle cose
anzidette, sottrarsi al contributo nelle spese per la loro
conservazione. |
• Articolo
n. 1119 C.C. - Indivisibilità |
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Le parti comuni dell'edificio non sono soggette a divisione,
a meno che la divisione possa farsi senza rendere più incomodo
l'uso della cosa a ciascun condomino. |
• Articolo
n. 1120 C.C. - Innovazioni |
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I condomini, con la maggioranza indicata dal quinto comma
dell'art. 1136, possono disporre tutte le innovazioni dirette
al miglioramento o all'uso più comodo o al maggior rendimento
delle cose comuni. Sono vietate le innovazioni che possano
recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del
fabbricato, chc ne alterino il decoro architettonico o che
rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso
o al godimento anche di un solo condomino. |
• Articolo
n. 1121 C.C. - Innovazioni gravose o voluttuarie |
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Qualora l'innovazione importi una spesa molto gravosa o
abbia carattere voluttuario rispetto alle particolari condizioni
e all'importanza dell'edificio, e consista in opere, impianti
o manufatti suscettibili di utilizzazione separata, i condomini
che non intendono trarne vantaggio sono esonerati da qualsiasi
contributo nella spesa. Se l'utilizzazione separata non è possibile,
l'innovazione non è consentita, salvo che la maggioranza
dei condomini che l'ha deliberata o accettata intenda sopportarne
integralmente la spesa. Nel caso previsto dal primo comma i
condomini e i loro eredi o aventi causa possono tuttavia, in
qualunque tempo, partecipare ai vantaggi dell'innovazione,
contribuendo nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell'opera. |
• Articolo
n. 1122 C.C. - Opere sulle parfi dell'edificio di proprietà comune |
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Ciascun condomino, nel piano o porzione di piano di sua
proprietà, non può eseguire opere che rechino
danno alle parti comuni dell'edificio. |
• Articolo
n. 1123 C.C. - Ripartizione delle spese |
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Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento
delle parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi
nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla
maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale
al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa
convenzione. Se si tratta di cose destinate a servire i condomini
in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell'uso
che ciascuno può farne. Qualora un edificio abbia più scale,
cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire
una parte dell'intero fabbricato, le spese relative alla loro
manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae
utilità. |
• Articolo
n. 1124 C.C. - Manutenzione e ricostruzione delle scale |
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Le scale sono mantenute e ricostruite dai proprietari dei
diversi piani a cui servono. La spesa relativa è ripartita
tra essi, per metà in ragione del valore dei singoli
piani o porzioni di piano, e per l'altra metà in misura
proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo. Al fine
del concorso nella metà della spesa, che è ripartita
in ragione del valore, si considerano come piani le cantine,
i palchi morti, le soffitte o camere a tetto e i lastrici solari,
qualora non siano di proprietà comune. |
• Articolo
n. 1125 C.C. - Manutenzione e ricostruzione dei soffitti delle
volte e dei solai |
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Le spese per la manutenzione e ricostruzione dei soffitti,
delle volte e dei solai sono sostenute in parti eguali dai
proprietari dei due piani l'uno all'altro sovrastanti, restando
a carico del proprietario del piano superiore la copertura
del pavimento e a carico del proprietario del piano inferiore
l'intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto. |
• Articolo
n. 1126 C.C. - Lastrici solari di uso esclusivo |
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Quando l'uso dei lastrici solari o di una parte di essi
non è comune a tutti i condomini, quelli che ne hanno
l'uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella
spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico: gli altri
due terzi sono a carico di tutti i condomini dell'edificio
o della parte di questo a cui il lastrico solare serve, in
proporzione del valore del piano o della porzione di piano
di ciascuno. |
• Articolo
n. 1127 C.C. - Costruzione sopra l'ultimo piano dell'edificio |
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Il proprietario dell'ultimo piano dell'edificio può elevare
nuovi piani o nuove fabbriche, salvo che risulti altrimenti
dal titolo. La stessa facoltà spetta a chi è proprietario
esclusivo del lastrico solare. La sopraelevazione non è ammessa
se le condizioni statiche dell'edificio non la consentono.
I condomini possono altresì opporsi alla sopraelevazione,
se questa pregiudica l'aspetto architettonico dell'edificio
ovvero diminuisce notevolmente l'aria o la luce dei piani sottostanti.
Chi fa la sopraelevazione deve corrispondere agli altri condomini
un'indennità pari al valore attuale dell'area libera
da occuparsi con la nuova fabbrica, diviso per il numero dei
piani, ivi compreso quello da edificare, e detratto l'importo
della quota a lui spettante. Egli è inoltre tenuto a
ricostruire il lastrico solare di cui tutti o parte dei condomini
avevano il diritto di usare. |
• Articolo
n. 1128 C.C. - Perimento totale o parziale dell'edificio |
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Se l'edificio perisce interamente o per una parte che rappresenti
i tre quarti del suo valore, ciascuno dei condomini può richiedere
la vendita all'asta del suolo e dei materiali, salvo che sia
stato diversamente convenuto. Nel caso di perimento di una
parte minore, l'assemblea dei condomini delibera circa la ricostruzione
delle parti comuni dell'edificio, e ciascuno è tenuto
a concorrervi in proporzione dei suoi diritti sulle parti stesse.
L'indennità corrisposta per l'assicurazione relativa
alle parti comuni è destinata alla ricostruzione di
queste. Il condomino che non intende partecipare alla ricostruzione
dell'edificio è tenuto a cedere [2932] agli altri condomini
i suoi diritti, anche sulle parti di sua esclusiva proprietà,
secondo la stima che ne sarà fatta, salvo che non preferisca
cedere i diritti stessi ad alcuni soltanto dei condomini. |
• Articolo
n. 1129 C.C. - Nomina e revoca dell'amministratore |
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Quando i condomini sono più di quattro, l'assemblea
nomina un amministratore. Se l'assemblea non provvede, la nomina è fatta
dall'autorità giudiziaria, su ricorso di uno o più condomini.
L'amministratore dura in carica un anno e può essere
revocato in ogni tempo dall'assemblea. Può altresi essere
revocato dall'autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun
condomino, oltre che nel caso previsto dall'ultimo comma dell'art.1131,
se per due anni non ha reso il conto della sua gestione, ovvero
se vi sono fondati sospetti di gravi irregolarità. La
nomina e la cessazione per qualunque causa dell'amministratore
dall'ufficio sono annotate in apposito registro. |
• Articolo
n. 1130 C.C. - Attribuzioni dell'amministratore |
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L'amministratore deve:
eseguire le deliberazioni dell'assemblea
dei condomini e curare l'osservanza del regolamento di condominio;
disciplinare l'uso delle cose comuni e la prestazione dei servizi
nell'interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior
godimento a tutti i condomini; riscuotere i contributi ed erogare
le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti
comuni dell'edificio e per l'esercizio dei servizi comuni;
compie gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti
comuni dell'edificio. Egli, alla fine di ciascun anno, deve
rendere il conto della sua gestione. |
• Articolo
n. 1131 C.C. - Rappresentanza |
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Nei limiti delle attribuzioni stabilite dall'articolo precedente
o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento di condominio
o dall'assemblea, l'amministratore ha la rappresentanza dei
partecipanti e può agire in giudizio sia contro i condomini
sia contro i terzi. Può essere convenuto in giudizio
per qualunque azione concernente le parti comuni dell'edificio;
a lui sono notificati i provvedimenti dell'autorità amministrativa
che si riferiscono allo stesso oggetto. Qualora la citazione
o il provvedimento abbia un contenuto che esorbita dalle attribuzioni
dell'amministratore, questi è tenuto a darne senza indugio
notizia all'assemblea dei condomini. L'amministratore che non
adempie quest'obbligo può essere revocato ed è tenuto
al risarcimento dei danni. |
• Articolo
n. 1132 C.C. - Dissenso dei condomini rispetto alle liti |
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Qualora l'assemblea dei condomini abbia deliberato di promuovere
una lite o di resistere a una domanda, il condomino dissenziente,
con atto notificato all'amministratore, può separare
la propria responsabilità in ordine alle conseguenze
della lite per il caso di soccombenza. L'atto deve essere notificato
entro trenta giorni da quello in cui il condomino ha avuto
notizia della deliberazione. Il condomino dissenziente ha diritto
di rivalsa per ciò che abbia dovuto pagare alla parte
vittoriosa. Se l'esito della lite è stato favorevole
al condominio, il condomino dissenziente che ne abbia tratto
vantaggio è tenuto a concorrere nelle spese del giudizio
che non sia stato possibile ripetere dalla parte soccombente. |
• Articolo
n. 1133 C.C. - Provvedimenti presi dall'amministratore |
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I provvedimenti presi dall'amministratore nell'ambito dei
suoi poteri sono obbligatori per i condomini. Contro i provvedimenti
dell'amministratore è ammesso ricorso all'assemblea,
senza pregiudizio del ricorso all'autorità giudiziaria
nei casi e nel termine previsti dall'art. 1137. |
• Articolo
n. 1134 C.C. - Spese fatte dal condomino |
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Il condomino che ha fatto spese per le cose comuni senza
autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea non ha
diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente. |
• Articolo
n. 1135 C.C. - Attribuzioni dell'assemblea dei condomini |
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Oltre a quanto è stabilito dagli articoli precedenti,
l'assemblea dei condomini provvede:
alla conferma dell'amministratore
e dell'eventuale sua retribuzione; all'approvazione del preventivo
delle spese occorrenti durante l'anno e alla relativa ripartizione
tra i condomini; all'approvazione del rendiconto annuale dell'amministratore
e all'impiego del residuo attivo della gestione; alle opere
di manutenzione straordinaria, costituendo, se occorre, un
fondo speciale. L'amministratore non può ordinare lavori
di manutenzione straordinaria, salvo che rivestano carattere
urgente, ma in questo caso deve riferirne nella prima assemblea. |
• Articolo
n. 1136 C.C. - Costituzione dell'assemblea e validità delle
deliberazioni |
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L'assemblea è regolarmente costituita con l'intervento
di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore
dell'intero edificio e due terzi dei partecipanti al condominio.
Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti
che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la
metà del valore dell'edificio.
Se l'assemblea non può deliberare
per mancanza di numero, l'assemblea di seconda convocazione
delibera in un giorno successivo a quello della prima e in
ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima, la deliberazione è valida
se riporta un numero di voti che rappresenti il terzo dei partecipanti
al condominio e almeno un terzo del valore dell'edificio. Le
deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell'amministratore
o le liti attive e passive relative a materie che esorbitano
dalle attribuzioni dell'amministratore medesimo, nonché le
deliberazioni che concernono la ricostruzione dell'edificio
o riparazioni straordinarie di notevole entità devono
essere sempre prese con la maggioranza stabilita dal secondo
comma.
Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni
previste dal primo comma dell'articolo 1120 devono essere sempre
approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza
dei partecipanti al condominio e i due terzi del valore dell'edificio.
L'assemblea non può deliberare, se non consta che tutti
i condomini sono stati invitati alla riunione. Delle deliberazioni
dell'assemblea si redige processo verbale da trascriversi in
un registro tenuto dall'amministratore. |
• Articolo
n. 1137 C.C. - Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea |
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Le deliberazioni prese dall'assemblea a norma degli articoli
precedenti sono obbligatorie per tutti i condomini. Contro
le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio
ogni condomino dissenziente può fare ricorso all'autorità giudiziaria,
ma il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento,
salvo che la sospensione sia ordinata dall'autorità stessa.
Il ricorso deve essere proposto, sotto pena di decadenza, entro
trenta giorni, che decorrono dalla data della deliberazione
per i dissenzienti e dalla data di comunicazione per gli assenti. |
• Articolo
n. 1138 C.C. - Regolamento di condominio |
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Quando in un edificio il numero dei condomini è superiore
a dieci, deve essere formato un regolamento, il quale contenga
le norme circa l'uso delle cose comuni e la ripartizione delle
spese, secondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun
condomino, nonché le norme per la tutela del decoro
dell'edificio e quelle relative all'amministrazione. Ciascun
condomino può prendere l'iniziativa per la formazione
del regolamento di condominio o per la revisione di quello
esistente. Il regolamento deve essere approvato dall'assemblea
con la maggioranza stabilita dal secondo comma dell'articolo
1136 e trascritto nel registro indicato dall'ultimo comma dell'art.
1129. Esso può essere impugnato a norma dell'art. 1107.
Le norme del regolamento non possono in alcun modo menomare
i diritti di ciascun condomino, quali risultano dagli atti
di acquisto e dalle convenzioni, e in nessun caso possono derogare
alle disposizioni degli artt.1118 secondo comma, 1119, 1120,
1129, 1131, 1132, 1136 e 1137. |
• Articolo
n. 1139 C.C. - Rinvio alle norme sulla comunione |
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Per quanto non è espressamente previsto da questo
capo si osservano le norme sulla comunione in generale. |
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| Disposizioni
attuative del Codice Civile in materia di condominio |
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• Art.
61 Disp. Att. - Separazione dei condomini |
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Qualora un edificio o un gruppo di edifici appartenenti
per piani o porzioni di piano a proprietari diversi si possa
dividere in parti che abbiano le caratteristiche di edifici
autonomi, il condominio può essere sciolto e i comproprietari
di ciascuna parte possono costituirsi in condominio separato.
Lo scioglimento è deliberato dall'assemblea con la maggioranza prescritta
dal secondo comma dell'art. 1136 del codice, o è disposto dall'autorità giudiziaria
su domanda di almeno un terzo dei comproprietari di quella parte dell'edificio
della quale si chiede la separazione. |
• Art.
62 Disp. Att. - Separazione dei condomini |
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La disposizione del primo comma dell'articolo precedente
si applica anche se restano in comune gli originari partecipanti
alcune delle cose indicate dall'art. 1117 del codice.
Qualora la divisione non possa attuarsi senza modificare lo stato delle cose
e occorrano opere per la sistemazione diversa dei locali o delle dipendenze tra
i condomini, lo scioglimento del condominio deve essere deliberato dall'assemblea
con la maggioranza prescritta dal quinto comma dell'art. 1136 del codice stesso. |
• Art.
63 Disp. Att. - Riscossione contributi - Condomino subentrante
- mora nei pagamenti |
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Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione
approvato dall'assemblea, l'amministratore può ottenere
decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante
opposizione.
Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato, solidalmente con
questo, al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente.
In caso di mora nel pagamento dei contributi, che si sia protratta per un semestre,
l'amministratore, se il regolamento di condominio ne contiene l'autorizzazione,
può sospendere al condomino moroso l'utilizzazione dei servizi comuni
che sono suscettibili di godimento separato. |
• Art.
64 Disp. Att. - Procedura per la revoca dell'amministratore |
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Sulla revoca dell'amministratore, nei casi indicati dal
terzo comma dell'art. 1129 e dall'ultimo comma dell'art. 1131
del codice, il tribunale provvede in camera di consiglio, con
decreto motivato, sentito l'amministratore medesimo.
Contro il provvedimento del tribunale può essere proposto reclamo alla
corte d'appello nel termine di dieci giorni dalla notificazione. |
• Art.
65 Disp. Att. - Nomina del curatore speciale in mancanza dell'amministratore |
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Quando per qualsiasi causa manca il legale rappresentante
dei condomini, chi intende iniziare o proseguire una lite contro
i partecipanti a un condominio può richiedere la nomina
di un curatore speciale ai sensi dell'art. 80 del codice di
procedura civile.
Il curatore speciale deve senza indugio convocare l'assemblea dei condomini per
avere istruzioni sulla condotta della lite. |
• Art.
66 Disp. Att. - Convocazione dell'assemblea in via straordinaria |
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L'assemblea, oltre che annualmente in via ordinaria per
le deliberazioni indicate dall'art. 1135 del codice, può essere
convocata in via straordinaria dall'amministratore quando questi
lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta
da almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore
dell'edificio. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta,
i detti condomini possono provvedere direttamente alla convocazione.
In mancanza dell'amministratore, l'assemblea tanto ordinaria quanto straordinaria
può essere convocata a iniziativa di ciascun condomino.
L'avviso di convocazione deve essere comunicato ai condomini almeno cinque giorni
prima della data fissata per l'adunanza. |
• Art.
67 Disp. Att. - Rappresentanza dei condomini in assemblea
- Usufruttuario |
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Ogni condomino può intervenire all'assemblea anche
a mezzo di rappresentante.
Qualora un piano o porzione di piano dell'edificio appartenga in proprietà indivisa
a più persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante nella assemblea,
che è designato dai comproprietari interessati; in mancanza provvede per
sorteggio il presidente.
L'usufruttuario di un piano o porzione di piano dell'edificio esercita il diritto
di voto negli affari che attengono all'ordinaria amministrazione e al semplice
godimento delle cose e dei servizi comuni.
Nelle deliberazioni che riguardano innovazioni, ricostruzioni od opere di manutenzione
straordinaria delle parti comuni dell'edificio il diritto di voto spetta invece
al proprietario. |
• Art.
68 Disp. Att. - Attribuzione del valore alle quote di proprietà |
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Per gli effetti indicati dagli artt. 1123, 1124, 1126 e
1136 del codice, il regolamento di condominio deve precisare
il valore proporzionale di ciascun piano o di ciascuna porzione
di piano spettante in proprietà esclusiva ai singoli
condomini.
I valori dei piani o delle porzioni di piano, ragguagliati a quello dell'intero
edificio, devono essere espressi in millesimi in apposita tabella allegata al
regolamento di condominio.
Nell'accertamento dei valori medesimi non si tiene conto del canone locatizio,
dei miglioramenti e dello stato di manutenzione di ciascun piano o di ciascuna
porzione di piano. |
• Art.
69 Disp. Att. - Revisione quote comproprietà |
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I valori proporzionali dei vari piani
o porzioni di piano possono essere riveduti o modificati,
anche nell'interesse di un solo condomino, nei seguenti casi:
1) quando risulta che sono conseguenza
di un errore;
2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell'edificio,
in conseguenza della sopraelevazione di nuovi piani, di espropriazione
parziale o di innovazioni di vasta portata, è notevolmente
alterato il rapporto originario tra i valori dei singoli
piani o porzioni di piano. |
• Art.
70 Disp. Att. |
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Per le infrazioni al regolamento di condominio può essere
stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di una somma
fino a lire cento. La somma è devoluta al fondo di cui
l'amministratore dispone per le spese ordinarie. |
• Art.
71 Disp. Att. - Registro delle deliberazioni |
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Il registro indicato dal quarto comma dell'art. 1129 e dal
terzo comma dell'art. 1138 del codice è tenuto presso
l'associazione professionale dei proprietari di fabbricati. |
• Art.
72 Disp. Att. |
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I regolamenti di condominio non possono derogare alle disposizioni
dei precedenti artt. 63, 66, 67 e 69. |
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| Codice di Procedura
Civile in materia di condominio |
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• Articolo
23 Cod. Procedura Civile - Foro per le cause fra condomini |
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E' competente per le cause fra condomini, il giudice del
luogo ove si trovano i beni comuni o la maggior parte di essi.
Tale norma si applica anche dopo lo scioglimento della società o del condominio,
purché la domanda sia proposta entro un biennio dalla divisione |
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| Legge del 27
Luglio 1978 n. 392 - Articoli in materia di condominio |
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• Legge
n. 392 27/07/1978 - Articolo 10 n. 392/78 - Partecipazione
del conduttore |
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l conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario
dell'appartamento locatogli, nelle delibere dell'assemblea
condominiale relative alle spese e alla modalità di
gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento
d'aria. Egli ha inoltre diritto di intervenire, senza diritto
di voto, sulle delibere relative alla modificazione degli altri
servizi comuni.
La disciplina di cui al primo comma si applica anche qualora si tratti di edificio
non in condominio. In tale ipotesi i conduttori si riuniscono in apposita assemblea
convocata dal proprietario dell'edificio o da almeno tre conduttori.
Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del codice civile sull'assemblea
dei condomini. |