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News | Debiti condominiali, riaffermata la solidarietà



Del 28/11/2010

"La responsabilità dei condòmini per le obbligazioni assunte dal condominio ha natura solidale per cui ogni condòmino è tenuto verso i terzi all’adempimento per l’intero della prestazione dovuta, liberando con l’adempimento tutti gli altri condòmini condebitori nei cui confronti ha diritto di regresso".

Lo ha stabilito la Corte di Appello di Roma, nella sentenza n. 2729/'10, ponendosi, così, in aperto contrasto con quanto affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione nella nota pronuncia n. 9148 dell’8.4.’08, che – risolvendo un conflitto sorto in giurisprudenza rispetto alla responsabilità solidale o pro quota dei condòmini per le obbligazioni contratte dall’amministratore nell’interesse del condominio – avevano ritenuto legittimo, facendo propria la tesi minoritaria, il principio della parziarietà, ossia della ripartizione tra i condòmini delle obbligazioni assunte nell’interesse del condominio in proporzione alle rispettive quote.

La motivazione su cui i Supremi giudici avevano basato tale assunto era, in estrema sintesi, la se-guente: occorre, affinché scatti la solidarietà, "la sussistenza non soltanto della pluralità dei debitori e della identica causa dell’obbligazione, ma anche della indivisibilità della prestazione comune"; e poi-ché il pagamento di una somma di denaro è sempre divisibile, da ciò deriva "la intrinseca parziarietà dell’obbligazione" condominiale. Secondo i giudici d'appello romani, però, tale argomentazione non è condivisibile: l’"indivisibilità" della prestazione – precisano – "non costituisce un requisito per differen-ziare le obbligazioni solidali (in cui ciascun debitore è tenuto all’intera prestazione) dalle obbligazioni parziarie (in cui ciascun debitore è tenuto alla prestazione per la sua quota)". L’art. 1292 c.c. – spie-gano ancora gli stessi giudici – "non indica affatto la «indivisibilità» della prestazione come un requisi-to della obbligazione solidale, né tanto meno identifica l’obbligazione solidale con la obbligazione in-divisibile". L’art. 1292 c.c. identifica piuttosto "l’obbligazione solidale passiva" nella semplice esisten-za "di una pluralità di soggetti debitori tutti tenuti alla medesima prestazione, cioè ad una prestazione comune a tutti i debitori".

Da quanto precede deriva – sempre secondo la Corte d’appello di Roma – che il principio "per stabili-re se, nel caso di più debitori, c’è una obbligazione solidale o parziaria" non è da ricercarsi nella divi-sibilità della prestazione, ma nel dettato "chiaro e in equivoco" dell’art. 1294 c.c. secondo cui "i con-debitori sono tenuti in solido se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente". Norma da cui si e-vince – concludono gli stessi giudici – che la regola generale è la solidarietà dei condòmini "per i de-biti relativi alla amministrazione e manutenzione del bene comune".




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